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Ordinanza — n. 31843/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft sentencing, ruling sentencing discretion belongs to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31843/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Patruno's appeal inadmissible regarding the sentencing for aggravated theft. Patruno argued that the trial court's sentence calculation was improper, but the higher court held that sentencing falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected because it sought a new evaluation of the sentence's appropriateness, which is not permitted in the Court of Cassation unless the original decision was arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the appropriateness of a sentence imposed by the court of first instance, as sentencing discretion belongs to the trial judge unless the decision is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion aggravated theft Court of Cassation penal code provisions inadmissible appeal judicial review limits Italian criminal procedure indagine penale suppletiva

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRUNO GIUSEPPE nato a BARI il 01/07/1991 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Patruno Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, con cui si contesta l'operata graduazione della pena, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis