Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Elena Pilan inadmissible. The defendant personally submitted the petition against her conviction for offenses under Articles 624, 625, 477, and 482 of the Penal Code. The court ruled that the appeal violated procedural requirements mandating representation by a defense attorney registered with the Court of Cassation, resulting in the dismissal of the petition and an order for the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A criminal appeal must be filed by a qualified defense attorney registered with the Court of Cassation; a personal filing by the accused renders the appeal inadmissible without further procedural formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILAN ELENA nato a VICENZA il 17/10/1980 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOL:Iato—avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Elena Pilan propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 n. 7, 477, 482 c.p.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputata e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso