Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31839/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal against criminal conviction for grave threats due to lack of admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31839/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Patrizia and Massimo Dicecca inadmissible regarding their criminal conviction for grave threats. The appellants argued that the lower courts failed to properly evaluate the victim's testimony, but the Court held that assessing factual evidence and witness credibility is exclusively the role of the trial judges. Consequently, the Court ruled that it cannot re-evaluate the facts or substitute its own assessment for that of the court of appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for that of the court of appeal, rendering appeals challenging the factual motivation inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility of appeal factual evaluation court of cassation grave threats witness credibility minaccia azione legale a scopo intimidatorio attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DICECCA PATRIZIA nato a MILANO il 07/10/1977 DICECCA MASSIMO nato a MILANO il 28/08/1983 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Patrizia Dicecca e Massimo Dicecca ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna dei predetti imputati in ordine al reato di minaccia grave;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, le dichiarazioni della sola persona offesa; compito già esaurientemente assolto dai giudici di merito, che, con giudizio conforme in primo e secondo grado, hanno ritenuto attendibili e concordi le testimonianze rese, dando conto di come la persona offesa abbia potuto percepire il tenore delle minacce; mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de