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Ordinanza — n. 31838/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of prior contestation and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31838/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Romano Paolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing violations regarding aggravated circumstances and generic mitigating factors. The court rejected these claims because the first ground was never previously contested in the appeal and the second was merely repetitive of already decided points.

Regesto Legislator

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Art. 63, comma 4, cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) e b), c.p.p.: An appeal is inadmissible if a ground was not previously contested in the appeal act or is manifestly unfounded based on statutory provisions limiting the application of multiple aggravating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated theft manifestly unfounded prior contestation repetitive arguments recidiva reiterata pena aumentata prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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Art. 63, comma 4, cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) e b), c.p.p.
art. 63 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO PAOLO nato a NAPOLI il 21/11/1980 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Romano Paolo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, afferente la violazione della legge penale in relazione all'art. 63 cod. pen., è inedito in quanto non previamente oggetto di contestazione con atto di appello e, in ogni caso, è manifestamente infondato, considerato il disposto dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. a mente del quale se concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla (nella specie il giudice ha applicato la pena prevista per il reato di furto pluriaggravato, operando poi un ulteriore aumento, facoltativo, e nei limiti di un terzo, per la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale);

Considerato che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4 su 62-bis cod. pen. e pag. 5 su recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec