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Sentenza — n. 31836/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31836/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31836/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di Tanase Vasia Catalin per il reato di cui agli artt. 4B2 e 477 cod. pen. per avere falsificato la sua patente di guida moldava esibita in occasione di un controllo stradale (fatto commesso il 10 settembre 2013).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31836/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso non è inammissibile alla luce del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità sulla questione giuridica devoluta; pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 24 novembre 2021 è decorso il termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 259 di sospensione (dal 25 maggio 2017 al 8 febbraio 2018 per astensione del difensore).

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente esame d'idoneità alla guida corsa di controllo abuso della licenza e delle targhe contraffazione di merci titoli falsificati
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TANASE VASIA CATALIN nato il 30/03/1987 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di Tanase Vasia Catalin per il reato di cui agli artt. 4B2 e 477 cod. pen. per avere falsificato la sua patente di guida moldava esibita in occasione di un controllo stradale (fatto commesso il 10 settembre 2013).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato„ tramite il difensore, proponendo un solo motivo di ricorso afferente l'erronea applicazione della legge penale per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente la responsabilità per il reato ascritto al ricorrente prescindendo dalla necessaria valutazione circa l'idoneità del documento falsificato a costituire titolo abilitante alla guida in Italia.

3. Il ricorso non è inammissibile alla luce del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità sulla questione giuridica devoluta; pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 24 novembre 2021 è decorso il termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 259 di sospensione (dal 25 maggio 2017 al 8 febbraio 2018 per astensione del difensore).

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis