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Ordinanza — n. 31835/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and manifest unfoundedness of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31835/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Dimastromatteo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of false testimony, arguing an error in applying Article 493-ter of the Penal Code. The court found the sole ground of appeal to be a repetition of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already examined and rejected by the court of second instance, or if the grounds are manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal false testimony repetition of arguments manifest unfoundedness court costs criminal procedure Article 493-ter abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 493-ter cod. pen.
art. 493-ter cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMASTROMATTEO FRANCESCO nato a TORINO il 04/08/1963 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Dimastromatteo Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. (in cui è stato ritenuto assorbito quello di cui all'art.648 cod. pen.); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 493-ter cod. pen. e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e che tali argomentazioni del giudice di seconde cure dimostrano la manifesta infondatezza del motivo stesso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0