Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and manifest unfoundedness of arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Dimastromatteo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of false testimony, arguing an error in applying Article 493-ter of the Penal Code. The court found the sole ground of appeal to be a repetition of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court, rendering the appeal manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already examined and rejected by the court of second instance, or if the grounds are manifestly unfounded.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMASTROMATTEO FRANCESCO nato a TORINO il 04/08/1963 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Dimastromatteo Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. (in cui è stato ritenuto assorbito quello di cui all'art.648 cod. pen.); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 493-ter cod. pen. e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e che tali argomentazioni del giudice di seconde cure dimostrano la manifesta infondatezza del motivo stesso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0