Ordinanza — n. 31833/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOMBARDO MASSIMILIANO SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 17/02/1975 ALLETTO FRANCESCO nato a TORINO il 20/08/1963 ALLETTO RAIMONDO nato a CALTANISSETTA il 06/06/1985 ALLETTO VALENTINO LUCA nato a CALTANISSETTA il 13/02/1988 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Lombardo Massimiliano, Alletto Francesco, Alletto Raimondo e Alletto Valentino Luca ricorrono, con separati ricorsi a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate (capo A), per il reato ex art. 4, L. 110/1975 (capo B) e per il reato di rissa (capo C); e rilevato che il difensore degli imputati ha trasmesso conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento dei ricorsi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31833/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOMBARDO MASSIMILIANO SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 17/02/1975 ALLETTO FRANCESCO nato a TORINO il 20/08/1963 ALLETTO RAIMONDO nato a CALTANISSETTA il 06/06/1985 ALLETTO VALENTINO LUCA nato a CALTANISSETTA il 13/02/1988 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Lombardo Massimiliano, Alletto Francesco, Alletto Raimondo e Alletto Valentino Luca ricorrono, con separati ricorsi a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate (capo A), per il reato ex art. 4, L. 110/1975 (capo B) e per il reato di rissa (capo C); e rilevato che il difensore degli imputati ha trasmesso conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento dei ricorsi;
Considerato che il primo motivo di ricorso (comune a tutti i ricorrenti), che contesta l'affermazione di responsabilità degli imputati, è generico perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo del ricorso proposto da Alletto Valentino Luca, che deduce vizio di motivazione sul diniego dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato avuto riguardo alle ragioni esposte nel provvedimento impugnato, connotato da lineare e coerente logicità (pag. 4);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec