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Ordinanza — n. 31832/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft of electric bike, ruling argument on minimal offense threshold is unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31832/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Nappi inadmissible regarding his conviction for stealing an electric bicycle valued at €2,000. Nappi argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code by not recognizing the offense as minimal due to the item's value. The court rejected this claim as baseless, noting the appellate court's reasoning was logically sound in excluding the minimal offense classification based on the economic value of the stolen goods.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's exclusion of the minimal offense status under Article 131-bis is based on a logically sound assessment of the stolen item's economic value, rendering the appellant's argument manifestly unfounded.

Parole chiave

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theft electric bicycle minimal offense threshold Article 131-bis penal code inadmissible appeal economic value assessment incidente ciclistico danneggiamento risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPI DOMENICO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 14/06/1997 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Nappi Domenico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il furto di una bicicletta elettrica del valore di 2.000 euro; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, sulla base di una motivazione immune da vizi logici, ha escluso che l'offesa potesse connotarsi in termini minimali (alla luce dal valore economico del bene sottratto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0