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Ordinanza — n. 31830/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31830/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fausto Gagliardi against the Ancona Court of Appeal's conviction for electricity theft inadmissible. The sole ground of appeal contested the existence of intent required for the crime, arguing against the lower court's factual reasoning. The court rejected this because the complaint consisted only of general grievances without specific legal arguments, rendering it inadmissible under the law.

Regesto Legislator

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Art. 365, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 366, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of complaints on facts or lacks specific legal arguments, as such grievances do not meet the requirements for admissibility in the court of cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints lack of specificity intent requirement theft court of cassation danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 365, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 366, co. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI FAUSTO nato a CASTEL DI LAMA il 09/02/1956 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; 4- r Rilevato che Gagliardi Fausto ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente nella parte in cui ha ritenuto sussistente il dolo richiesto per l'integrazione del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il