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Ordinanza — n. 31828/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on ne bis in idem grounds due to manifest lack of foundation and missing judgment citation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31828/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a prior acquittal barred prosecution for a similar theft charge, but the Court of Appeal correctly noted the prior case involved a different specific location and technical witness. The Court rejected the claim because the appellant failed to cite the specific prior judgment establishing the res judicata effect, rendering the argument legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 649, 669 cod. proc. pen.; The principle of ne bis in idem requires a specific prior judgment to be cited; an appeal lacking this citation is manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

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ne bis in idem res judicata acquittal inadmissible appeal missing citation theft aggravated court costs aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 649 cod. proc. pen.
Art. 669 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO ALESSANDRO nato a CARINI il 29/10/1982 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; P Rilevato che l'imputato D'Agostino Alessandro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato riducendo l'entità della pena inflitta; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, afferente alla violazione della norma processuale di cui agli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. in materia di ne bis in idem, è manifestamente infondato alla luce dei risivi svolti dalla Corte di appello:

«va escluso che il D'Agostino possa in questa sede giovarsi del giudicato assolutorio conseguito con la sentenza del medesimo Tribunaie Termini Imerese n. 1299/2018, avente ad oggetto un fatto diverso: infatti, come si evince dalla simultanea lettura del provvedimento e del cd. verbale relativo alla verifica che determinò il suo deferimento a giudizio in quell'altro procedimento (entrambi prodotti, unitamente alla denuncia di ENEL Distribuzione s.p.a., dalla difesa appellante unitamente ai motivi nuovi) in quella sede l'odierno appellante era stato tratto a giudizio per rispondere sempre di furto aggravato di energia elettrica, ma con riguardo al diverso immobile sito in Santa Flavia, Via Gambino n. 19 (non 27): e, va detto a scanso di dubbi, non viene qui in rilievo I solo mero dato toponomastico (che comunque si legge con chiarezza sia sul cd. verbale sia nella denuncia di ENEL), ma anche il nome del tecnico autore dell'accertamento, che la denuncia identifica non nel Falzone ma in tale Rizzo Giuseppe» (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata);

Rilevato in ogni caso che questo stesso motivo di doglianza è aspecifico in quanto non corredato dalla allegazione della sentenza in forza della quale si sarebbe formato il giudicato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.