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Ordinanza — n. 31826/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and generic factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31826/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lack of reasoning in the second-instance judgment regarding fraud and counterfeit currency, but the court found these complaints generic and unsupported by specific arguments. Furthermore, the court rejected claims regarding mitigating circumstances as they merely reiterated points already dismissed by the appellate judge without new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal errors and cannot serve as a vehicle for re-evaluating facts or general complaints lacking precise identification of procedural violations.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds generic factual complaints re-evaluation of evidence mitigating circumstances Court of Cassation procedural requirements falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA GIACOMO nato a BIANCAVILLA il 26/12/1991 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Liotta Giacomo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari ne ha confermato la condanna per i reati truffa e spendita di monete falsificate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la totale carenza motivazionale della sentenza impugnata relativamente ai reati di truffa, è inedito in quanto non previamente oggetto di specifico motivo di doglianza in appello e in ogni caso è generico, poiché si esaurisce in un mera assunto privo di argomenti a sostegno;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, afferente al vizio motivazionale della sentenza del giudice di seconde cure in ordine ai reati di cui agli artt. 455 e 453 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché volto alla rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate di giudici di merito; Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso - che invoca la concessione delle circostanze attenuanti generiche e/o un giudizio di prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti- è manifestamente infondato, poiché reitera istanze già respinte dal giudice di appello, che ha giustificato in maniera adeguata (ultima pagina della sentenza) l'esercizio del potere discrezionale che gli compete in materia;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così