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Ordinanza — n. 31824/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-revisable factual reconstruction and discretionary sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31824/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Michelina Fioravanti inadmissible regarding her conviction for aggravated theft. The appellant argued for a statutory mitigation under Article 54 and a general mitigating circumstance override, but the court found the factual reconstruction non-revisable and the sentencing balance discretionary. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was not arbitrary and fell within the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: Appeals regarding the substantive application of statutory mitigation or the discretionary balance of aggravating and mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is not arbitrary or illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory mitigation application aggravating circumstances balance factual reconstruction review discretionary sentencing balance furto aggravato furto di lieve entità furto di minore entità

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod.
art. 54 cod. pen
art. 69 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORAVANTI MICHELINA nato a PENNE il 09/01/1959 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Fioravanti Michelina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, afferente la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., denuncia violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante della violenza sulle cose - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec