Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31823/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and lacks specific legal arguments regarding crime elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31823/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal by Biagio Alessio Incardona inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 81, 48, and 479 of the Penal Code, arguing a defect in the lower court's reasoning regarding the existence of crime elements. The court rejected this claim because the appeal was generic, consisting merely of assertions without specific legal arguments or a comparison with the lower court's coherent and exhaustive analysis of the evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, 365 c.p.p.; An appeal must be specific and grounded in precise legal arguments; generic assertions lacking a comparison with the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds defect in reasoning penal code crimes lack of legal argument falsità ideologica in documenti falsa dichiarazione della parte accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCARDONA BIAGIO ALESSIO nato a CALTAGIRONE il 11/08/1990 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Biagio Alessio Incardona ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81, 48, 479 cod. pen., riducendo l'entità della pena; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione circa l'effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna la cui motivazione risulta, peraltro, non solo esistente ma anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori;

Considerato poi che lo stesso motivo di doglianza risulta privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso