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Ordinanza — n. 31822/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual and legal grounds regarding vehicle confiscation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31822/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a lower court's sentence of a negotiated penalty to the Court of Cassation, arguing that vehicle confiscation was omitted. The court rejected the appeal as manifestly unfounded because it lacked specific factual elements and legal reasoning required to support the claim. Consequently, the appeal was declared inadmissible for being merely exploratory rather than substantiated.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 186 d.lgs. 30/04/1992 n. 285: An appeal to the Court of Cassation must be supported by specific factual and legal grounds; generic or exploratory complaints lacking precise indications of the omitted elements are inadmissible.

Parole chiave

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negotiated penalty vehicle confiscation inadmissible appeal specific grounds requirement procuratore generale gravi addebiti penali accusa verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art.
Art. 186, commi 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
art. 444 cod. proc. pen
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: MARRONE EMILIO nato il 19/08/1965 avverso la sentenza del 14/05/2021 del TRIBUNALE di LANCIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione t 4 Il Procuratore Generale 5 Corte di appello di L'Aquila ricorre per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Lanciano il 14 maggio 2021 ha applicato a Emilio Marrone la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in ragione dell'omessa applicazione della confisca del veicolo, quale sanzione amministrativa accessoria obbligatoria. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto articolato su doglianze assertive e generiche, non sorrette da una specifica indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti alla base della richiesta, non specificando nemmeno se, ad avviso del ricorrente, il veicolo sia da confiscarsi o meno, risolvendosi in una richiesta di annullamento meramente, per così dire, esplorativa.

Discende la statuizione in dispositivo. Nulla per le spese, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17 marz