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Ordinanza — n. 31820/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31820/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Diego Della Vedova was declared inadmissible by the Corte di Cassazione. The appellant argued that the blood test used as evidence was invalid because it was not requested by the authorities, but the court found his arguments vague and failed to specifically refute the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded due to a lack of specific argumentation against the reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation blood test evidence validity alcohol testing procedure legal costs and fine gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838
Il ricorso è manifestamente infondato, poiché articolato su doglianze non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA VEDOVA DIEGO nato a UDINE il 17/07/1967 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; • Motivi della decisione Diego Della Vedova ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Trieste il 12 luglio 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con cui il Tribunale di Udine il 12 ottobre 2020 lo ha riconosciuto respcnsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in ragione della inutilizzabilità del verbale di accertamento e conseguente nullità del prelievo ematico, in quanto non eseguito su richiesta dell'Autorità. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché articolato su doglianze non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (ultima pagina), sufficiente e congrua nella parte in cui evidenzia che, come emerge dal referto e dalla missiva indirizzata ai carabinieri dalla compagnia di Udine, l'esame alcolemico è stato eseguito su richiesta della forza pubblica.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il