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Ordinanza — n. 31819/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as manifestly unfounded due to lack of specific legal grounds and factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31819/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Simone Onofrio inadmissible for being manifestly unfounded and lacking specific legal and factual arguments. The appellant vaguely contested the sentencing based on recidivism and prior convictions, which the court deemed sufficient and logical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded due to the absence of specific legal grounds and factual data supporting the request.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal lack of specific grounds recidivism sentencing inadmissible cassation procedural costs award recidiva nell'infrazione infrazione privilegiata scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Art. 99, comma 4, cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONE ONOFRIO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 18/06/1966 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Simone Onofrio ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 23 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bari il 7 luglio 2016, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto aspecifico e privo di una puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua (ultima pagina della sentenza impugnata), incentrata, sulla ricorrenza della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. e ittgAoltepliciWecedenti penali a carico dell'imputato.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17