Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic contestation of sentencing and lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's challenge to the sentencing was generic and lacked specific legal arguments. The appellant contested the severity of the penalty without addressing mitigating circumstances or citing specific violations of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133, 62-bis c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a specific violation of law or a defect in reasoning, as the lower court's motivation is considered sufficient and non-attackable in this context.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA CINZIA nato a CESENA il 07/01/1975 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Cinzia Fontana ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 12 maggio 2021, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Ravenna il 4 ottobre 2019, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputata responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2 -bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandola alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.
La ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (artt. 133 e 62 bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ingiustificatamente severo anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato poiché la ricorrente contesta in modo generico il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua (pagina 2 della sentenza impugnata).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17