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Ordinanza — n. 31813/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and repetition of rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31813/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reduction of the criminal penalty based on the court's prior finding of liability, but the appeal merely repeated grounds already rejected by the Court of Appeal without new argumentation. The court ruled that the appeal failed to perform the required critical function against the lower court's decision, rendering it manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded because it consists solely of the repetition of grounds already rejected by the court of first instance or appeal without providing specific, critical argumentation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specific argumentation repetition of rejected grounds cassation procedural rules manifestly unfounded appeal asserzione difendibile allegazioni inverosimili legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMMASIN ALESSANDRO nato a PADOVA il 20/03/1980 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Alessandro Tommasin ricorre, tramite Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 24 giugno 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Padova il 18 giugno 2019 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, da determinare in maniera più mite. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto costruito in fatto e palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 2-4 della sentenza impugnata): l'imputato era l'unico soggetto nelle vicinanze del luogo dell'incidente nonché proprietario del veicolo incidentato; non è stata fornita alcuna ricostruzione alternativa dei fatti; la pericolosità della condotta, caratterizzata da un significativo grado di alterazione riscontrato„ giustifica l'entità della pena. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci