Cassation appeal dismissed for being generic and lacking specific legal arguments against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was generic and failed to specifically confront the reasoning of the appealed judgment. The appellant argued for lighter sentencing and the recognition of mitigating circumstances, but the court noted the gravity of the drug trafficking association, the defendant's late admission of guilt, and his prior criminal record. Consequently, the appeal was rejected as insufficient to challenge the lower court's decision, resulting in a ruling against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133, 81 comma 2, 62 bis c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and does not specifically confront the reasoning of the appealed judgment, lacking the necessary specificity to be examined in a court of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASILLO ANIELLO nato a TORRE DEL GRECO il 05/05/1980 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Aniello Casillo ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli I'l luglio 2021, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione con sentenza del 5 febbraio 2020, ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Napoli 1'8 febbraio 2018, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., e 73, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (artt. 133, 81, comma 2, e 62 bis cod. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio, anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'erronea applicazione della disciplina del reato continuato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto generico e non in grado di confrontarsi con la motivazione posta alla base della sentenza impugnata, non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua.
La Corte evidenzia al riguardo l'estrema gravità del fatto, la partecipazione dell'imputato ad una associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, la tardiva e generica ammissione degli addebiti/priva peraltro di concreta incidenza, nonché i precedenti penali a carico dell'imputato, quali elementi che escludono l'attuale cambiamento di vita dello stesso (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso