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Ordinanza — n. 31811/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of personal standing after legislative reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31811/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the appellant lacked personal standing to file the petition. The appellant argued the new law eliminating personal appeals violated constitutional rights, but the Court noted this issue was already settled by the Supreme Court's Section of Unities. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: The elimination of the personal right to file a cassation appeal by legislative reform does not violate constitutional guarantees, as legal representation is deemed sufficient for effective defense.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal standing requirement legislative reform impact constitutional complaint rejection legal representation sufficiency obbligo di testimoniare false dichiarazioni senza giuramento testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Torino il 19 ottobre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino il 19 ottobre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUDNIB YOUSSEF nato il 02/05/1976 avverso la sentenza del 19/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOv iso alle 9~ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Youssef Moudnib ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Torino il 19 ottobre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. deducendo vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente segnala la incostituzionalità della disciplina che ha eliminato la possibilità, in precedenza prevista, di proporre ricorso personale. Il ricorso è inammissibile. Si tratta, infatti, di ricorso a sola firma dell'imputato avverso sentenza del 19 ottobre 2021, successiva cioè all'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale.

Ed è appena il caso di osservare che le Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)».

La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos