Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to new ground not raised before appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Walter Meccariello's appeal against his conviction for a crime under Article 186 of the Drug Trafficking Law inadmissible. The appellant argued for a reduction in sentencing based on general mitigating circumstances that were not previously raised. The court ruled that this constituted a new ground of appeal, which must have been presented to the appellate court to be considered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3; Art. 609, comma 2; Art. 609, comma 1; Art. 616 of the Code of Criminal Procedure: Appeals containing new grounds not submitted to the appellate court are inadmissible as the lower court could not have addressed them.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MECCARIELLO WALTER nato a BENEVENTO il 05/07/1976 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Walter Meccariello ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli/ il :L6 aprile 2021, ha • integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata il 19 settembre 2018, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti. Il ricorso è manifestamente infondato. La censura costituisce motivo nuovo, non essendo stata sottoposta al giudice di appello che, conseguentemente, non era tenuto a fornire motivazione sul punto. Dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577;
Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso