Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31808/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specific argumentation against lower court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31808/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal manifestly unfounded and inadmissible. The appellant argued for non-punishability due to special triviality and contested the provocation aggravating circumstance, but merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal. The court dismissed the appeal because the new submissions failed to provide a specific, reasoned critique of the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, particularly when it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance without providing new specific reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded appeal special triviality defense provocation aggravating circumstance lack of specific argumentation inadmissible cassation appeal incidente stradale guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione al codice della strada

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Art. 131 bis cod. pen.
Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ragione dell'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ragione dell'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO MATTIA nato a TORINO il 19/06/1986 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi 'della decisione Mattia De Stefano ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino/ il 22 giugno 2021/ ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Torino 1'11 aprile 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ragione dell'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.); nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della provocazione di un incidente stradale. È pervenuta memoria datata 28 febbraio 2022, con la quale il ricorrente ribadisce e puntualizza gli argomenti già svolti nell'impugnazione. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 4-7 della sentenza impugnata): l'urto tra il veicolo e la sbarra fissa del casello autostradale dimostra la ricorrenza della circostanza aggravante e la ravvisabilità di un "sinistro stradale"; la particolare pericolosità della condotta, data dall'elevato tasso alcolemico riscontrato e dalla conduzione del veicolo per diversi chilometri in un tratto autostradale, impedisce invece il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così