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Ordinanza — n. 31804/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and repetition of rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31804/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial based on alleged flaws in the lower court's reasoning regarding his refusal of a breathalyzer test, but the court found these arguments were merely repetitive of those already rejected on appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific, critical argumentation required by law to challenge the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already rejected without providing new, specific, and critical arguments against the judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation repetition of rejected grounds breathalyzer refusal evidence court costs and fine revisione della sentenza penale violazione semplice della LCStr godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPI SIMON PIETRO LULLJ nato a GENOVA il 28/06/1973 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Simon Pietro Lullj Campi ricorre, tramite Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova il 7 aprile 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con cui il Tribunale di Genova il 25 maggio 2018 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagina 4 della sentenza impugnata): si è infatti ritenuto che il mancato svolgimento della seconda fase del test etilometrico costituisca rifiuto tacito dell'imputato di sottoporsi allo stesso, trattandosi di una manovra di estrema semplicità cui lo stesso si era già sottoposto durante la prima fase e non sussistendo alcun impedimento improvviso sopraggiunto. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci