Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and repetition of rejected grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new substantive criticism. The appellant challenged the conviction for drunk driving and excessive sentencing, but the court found these claims to be non-specific dogmas lacking the required argumentative depth. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it fails to provide a specific, reasoned critique of the lower court's decision, merely reiterating grounds already dismissed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORINI DAVIDE nato a COMO il 01/05/1964 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Davide Morini ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna/ il 10 marzo 202/1 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con cui il Tribunale di Ravenna il 16 maggio 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorrente si affida a sei motivi di ricorso: con i primi due, deduce violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato per difetto di prova della guida in stato di ebbrezza e per l'assenza del provvedimento di omologazione della strumentazione funzionale all'alcooltest; con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.); con il quarto e quinto motivo contesta il trattamento sanzionatorio, considerato eccessivo anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con l'ultimo motivo deduce violazione di legge in ragione della avvenuta confisca del veicolo nonostante l'assenza di prova circa la provocazione di un sinistro stradale da parte dell'imputato.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 1 e 2 della sentenza impugnata): la dichiarazione del teste in ordine allo svolgimento dell'accertamento prima dell'assunzione di cibi e bevande da parte dell'imputato dimostra che l'alterazione era già presente al momento della guida dei veicolo; gli esiti dei test dimostrano il corretto funzionamento dello strumento di misurazione del tasso alcolemico; l'acclarata alterazione, in uno con la pericolosità della guida e la proclività a delinquere del soggetto, inducono ad escludere la particolare tenuità del fatto.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.