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Ordinanza — n. 31800/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of constitutional coverage for the challenged decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31800/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the challenged decree was non-appealable under the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a retrial regarding the transfer of jurisdiction, but the court found no constitutional remedy existed for this specific procedural step. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 428 cod. proc. pen.; Art. 111, comma 7, Cost.: A decree ordering the transfer of jurisdiction to a competent court is non-appealable, and the absence of a specific constitutional remedy precludes cassation review.

Parole chiave

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non-appealable decree transfer of jurisdiction constitutional coverage inadmissible appeal tassatività mezzi di impugnazione beni di famiglia occultamento di beni reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 428 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile poiché è stato proposto avverso provvedimento non impugnabile, tale essendo il decreto emesso ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e non essendovi "copertura" costituzionale ex art.
Art. 111, comma 7, Cost.
pen., stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e non essendovi "copertura" costituzionale ex art. 111, comma 7, Cost. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art.
Art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (art. 603, comma 3 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
art. 428 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile poiché è stato proposto avverso provvedimento non impugnabile, tale essendo il decreto emesso ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e non essendovi "copertura" costituzionale ex art.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'INTRONO MICHELE nato a CORATO il 15/06/1939 avverso il decreto del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIttater_watis udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Michele D'Introno ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione del decreto con cui la Corte di Appello di Bari il 23 settembre 2021, a seguito di sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.u.p. del Tribunale di Trani il 20 maggio 2019, ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato affinché costui rispondesse dinanzi al tribunale competente del reato di cui agli artt. 113, 40, comma 2, e 589, comma 1, cod. pen.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen.) per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il ricorso è inammissibile poiché è stato proposto avverso provvedimento non impugnabile, tale essendo il decreto emesso ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e non essendovi "copertura" costituzionale ex art. 111, comma 7, Cost. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017) in ragione delle indeducibilità e della manifesta infondatezza del motivo dedotto.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro/tre-mil in favore della Cassa delle ammende. 7'.7u 7777 I t A Così deciso il