Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and repetition of rejected grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the appellate court without providing new, specific reasoning. The appellant claimed a lack of motivation regarding the special exemption for minor offenses under Article 131 bis of the Penal Code, but the court found this argument insufficient. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it fails to provide specific, argumentative criticism of the lower court's decision, merely reiterating grounds already dismissed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REPOLI MICHELE nato a DELIA il 30/08/1971 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Michele Repoli ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta il 10 maggio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Caltanissetta il 14 ottobre 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui alP'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce difetto di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.). Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 1 e 2 della sentenza impugnata), rappresentati dal significativo stato di ebbrezza dell'imputato e dalla gravità della condotta. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nelia determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i