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Ordinanza — n. 31797/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and irrelevant procedural complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31797/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Nicandro Staffieri inadmissible and ordered him to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider evidence and examine a witness, but the court found these complaints lacked specific legal reasoning and merely repeated rejected arguments from the appellate stage. Furthermore, the court ruled that the appellant's focus on specific precautionary measures violated the procedural code, as such procedural violations do not justify a cassation appeal under the relevant article.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds and relies on procedural violations that do not carry sanctions of nullity, inadmissibility, or forfeiture.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific legal grounds procedural violation sanctions reiteration of rejected arguments precautionary measures appeal imputazione per reati di stupefacenti verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Infine, il ricorrente trascura che «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192 cod. proc. pen.
pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così, ex plurimis, Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
art. 192 cod. proc. pen
pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così, ex plurimis, Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M.
pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv.
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAFFIERI NICANDRO nato a VENAFRO il 26/10/1967 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; • Motivi della decisione Nicandro Staffieri ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Campobass9 il 10 maggio 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Iserniai il 24 febbraio 2020, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della documentazione prodotta e all'omessa escussione del teste ammesso. Il ricorso è manifestamente infondato. In primo luogo, esso è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste alla base del ricorso, nonché articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagina 3 della sentenza impugnata): si è ritenuAo che l'omesso rilievo dell'incompletezza dell'istruttoria ,( /- da parte della difesa, ,Regrure-in sede di conclusioni, costituisca implicita revoca dell'ammissione della prova. Parte delle argomentazioni poste alla base delle censure appaiono, altresì, inconferenti( atteso che il ricorrente, nel censurare la motivazione della sentenza impugnata, fa esplicito riferimento alle disposizioni del codice di rito che pongono in capo al giudice l'obbligo di motivare in ordine alla sussistenza di specifiche esigenze cautelari da soddisfare mediante l'applicazione delle misure.

Infine, il ricorrente trascura che «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.