Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31793/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against the lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31793/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued a defect in reasoning regarding his responsibility for a traffic offense, but the court found the grounds vague and lacking specific argumentation. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a reasoned critique of the lower court's sufficient factual findings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks specific argumentation, as it must go beyond mere complaints to provide a reasoned critique of the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility defect in reasoning lack of specific argumentation traffic offense liability court costs and fine gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTERO IVANO nato a ALBENGA il 16/12/1965 avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Ivano Mantero ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova il 7 febbraio 2019 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Savona il 7 marzo 2017, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto ccstruito in fatto e palesemente articolato su doglianze non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pagine 3 e 4), rappresentati dalla proprietà della vettura incidentata e dalla presenza dell'imputato all'interno della stessa al momento del sinistro; dalla circostanza che costui non ha mai negato di essere stato alla guida, indicando I diverso conducente; dall'irrilevanza delle deposizioni dei testi e, infine, dall'elevatissimo tasso alcolemico presente nel sangue.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso