Cassation court dismisses appeal against traffic conviction due to statute of limitations expiration for the contravention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's reduced sentence for a traffic offense because the maximum five-year prescription period had expired before the final judgment. The defendant argued regarding intoxication, causality, and prescription, but the court confirmed the crime extinguished by law due to the timeline of delays. Consequently, the conviction was voided without remittal because the legal basis for punishment no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; When a crime is extinguished by prescription, the Court of Cassation must annul the judgment without remittal, as the principle of immediate applicability of the extinction cause precludes sending the case back to the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RENZI RICCARDO nato a CIVITANOVA MARCHE il 19/09/1990 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Riccardo Renzi ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona il 4 dicembre 2020, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Fermo il 28 gennaio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida a tre motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione sotto un triplice profilo:
1) in relazione alla sussistenza dello stato di ebbrezza, stante il tempo trascorso tra l'esercizio della guida e il rilevamento del tasso alcolemico;
2) in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra l'alterazione da assunzione di bevande alcoliche e l'incidente stradale;
3) in ragione della intervenuta prescrizione del reato. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato contravvenzionale per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a cinque anni (fatto: 20 luglio 2015 + 5 anni = 20 luglio 2020 + 1 anno, 4 mesi e 22 gg. per il rinvio disposto in appello in base all'istanza presentata dalla difesa = 11 dicembre 2021 + 64 gg. per il rinvio disposto in appello in base alla disposizione sull'emergenza pandemica = 13 febbraio 2022).
Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione; ciò con particolare riferimento alla riconducibilità del sinistro allo stato di ebbrezza dell'imputato. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che, tenuto conto della suindicata sospensione, è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata.
Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in, dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Fermo per quanto di eventuale