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Ordinanza — n. 31760/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and repetitive issues already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31760/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding recidivism and criminal liability, arguing the qualification of the offense was incorrect and the exclusion of recidivism was erroneous. The court found the first ground manifestly unfounded because the qualified recidivism correctly determined the base period, excluding prescription, while the other grounds were repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the issues raised are repetitive of those already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded repetitive issues qualified recidivism procedural costs revisione in materia penale reiterazione di reati penali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNITO GIUSEPPE nato a GIOIA DEL COLLE il 12/02/1976 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la recidiva qualificata contestata e riconosciuta rileva ai fini della determinazione del periodo di base, escludendosi il decorso della prescrizione come correttamente esposto in sentenza; Ritenuto che le censure del secondo e terzo motivo sono riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla responsabilità per il reato contestato - con riferimento all'accertamento del fatto ed alla sua qualificazione - (v. pg. 4 e sg. della sentenza impugnata);

Ritenuto che il quarto motivo in ordine alla esclusione della recidiva riguarda reiterazione di questione di fatto già correttamente vagliata dal giudice di merito (v. pg. 5 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27.5