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Ordinanza — n. 31755/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic censure lacking specific analysis of appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31755/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Martino Annalisa inadmissible and ordered the payment of procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic because they merely extracted general jurisprudential principles without analyzing the specific reasoning provided by the Court of Appeal of Naples. Consequently, the court rejected the appeal as it failed to substantiate the grounds for challenging the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the censure is generic, limited to the enunciation of jurisprudential principles without an analysis of the specific reasoning given by the court of appeal.

Parole chiave

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generic censure inadmissibility Court of Cassation appeal lack of specific analysis appellate court reasoning procedural costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO ANNALISA nato a NAPOLI il 25/07/1973 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; A OSSERVA Ritenuto che le censure sono generiche in quanto limitate alla enucleazione di principi giurisprudenziali privi di analisi della specifica motivazione resa sui motivi di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022