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Ordinanza — n. 31753/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded recidivism claims and repetitive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31753/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a recidivism increase, arguing the facts were incorrectly assessed. The court rejected these claims as manifestly unfounded due to established recidivism and deemed the third ground repetitive of issues already properly decided by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 161 c.p.: The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded or repetitive of issues already adequately examined by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded recidivism increase repetitive arguments procedural costs Cassazione ordinanza second instance review condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 161, comma 2, c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLE FRANCESCO nato a LOCRI il 17/11/1990 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo e secondo motivo sono manifestamente infondate in ragione della correttamente contestata e ritenuta recidiva infraquiquennale, peraltro non oggetto di devoluzione in appello, che comporta un aumento pari ad un mezzo ex art. 161, comma 2, c.p.; Ritenuto che quanto al terzo motivo si tratta di censure riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso non fa velo la memoria difensiva sul decorso del termine prescrizionale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.20