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Ordinanza — n. 31748/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to reproduction of already rejected arguments and manifestly unfounded claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31748/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for extortion, arguing issues regarding the psychological element of the crime and the appropriateness of the sentence. The court ruled that these arguments merely reproduced points already adequately examined and rejected by the appellate judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, or that raise manifestly unfounded claims regarding sentencing, are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproduction of arguments extortion crime psychological element manifestly unfounded procedural costs Cassation review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAI MASSIMILIANO nato a CAGLIARI il 08/11/1971 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. in ordine all'elemento psicologico del reato sub b (primo motivo) ed alla inidoneità minatoria della condotta (secondo motivo) sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( v. pg. 5, punti 1, 2 e 3 della sentenza);

Ritenuto che le censure in ordine alla pena ed alla esclusione delle attenuanti generiche sono manifestamente infondati rispetto al k generica proposizione del correlato motivo di appello (v. pg. 5 punto 4, dell'atto di appello). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27.5.202