Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints and procedural errors not admissible at final review stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's factual findings and qualification of crimes, but the court determined these were mere complaints regarding evidence evaluation rather than legal errors. Consequently, the court ruled that such arguments cannot be raised at the final review stage because the appellate court had already provided a precise response to the factual issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based solely on complaints regarding the evaluation of evidence or the factual qualification of acts are inadmissible at the final review stage if the appellate court has already addressed the specific factual questions.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANINE RABIE nato il 06/02/1981 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo propone una medesima questione secondo una prospettazione fattuale diversa da quella avanzata in appello che non può trovare accesso in sede di legittimità rispetto alla puntuale risposta data dalla sentenza a riguardo ( v. par. 4.1. della sentenza impugnata). Ritenuto che le censure in ordine alla responsabilità per i reati contestato sono costituite da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla valutazione probatoria ed alla qualificazione del fatto sub 1 (secondo, terzo e quarto motivo) nonché alla responsabilità in ordine al reato di lesioni sub 2 ed al nesso teleologico di tale reato con quello sub 1 (quinto e sesto motivo);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022