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Ordinanza — n. 31746/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as claims are repetitive and manifestly unfounded regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31746/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Abdelkarim Magour inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's sentencing decisions, arguing for the application of a specific justification cause and requesting a reduction in punishment. The court ruled that these arguments were merely repetitions of previously rejected claims and were manifestly unfounded given the discretionary powers exercised by the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 393-bis cod. pen.; Appeals based on repetitive grounds or manifestly unfounded challenges to sentencing discretion are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grounds sentencing discretion manifestly unfounded justification cause continuation of crime recidivism exclusion condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 393-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGOUR ABDELKARIM nato il 02/08/1979 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure in ordine alla omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( v. pg. 4 della sentenza); Ritenuto che le cnsure in ordine alla pena, alla esclusione della recidiva ed all'aumento di pena per la continuazione sono manifestamente infondati rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 4, ibidem) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022