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Ordinanza — n. 31745/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic psychological doubt arguments lack objective evidence of abuse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31745/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by LATERZA and PUTINO inadmissible regarding their claims of psychological doubt. The appellants argued that the lower court incorrectly evaluated evidence concerning a perceived abuse by the victim, but the court found these arguments generic and unsupported by objective facts. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on generic psychological doubt without objective evidence of procedural abuse are inadmissible.

Parole chiave

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generic doubt argument psychological element of crime procedural abuse claim inadmissible appeal objective evidence requirement perizia psichiatrica insufficiente carenza di credibilità oggettiva affezioni psichiche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LATERZA SANTE nato a MOTTOLA il 05/03/1964 PUTINO VINCENZA nato a MOTTOLA il 10/07/1967 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; J OSSERVA Ritenuto che entrambe le censure in ordine all'elemento psicologico del reato sono genericamente proposte per ragioni in fatto involgenti una non consentita rivalutazione probatoria e, comunque, manifestamente infondate in relazione del corretto vaglio da parte della sentenza impugnata che ha escluso la pretesa consapevolezza dei ricorrenti della colpevolezza dell'incolpato sul rilievo della genericità del dubbio o errore addotto a riguardo, non bastando la convinzione soggettiva, senza alcun riscontro oggettivo, di aver subito un abuso, così denunciando la parte offesa per truffa ed estorsione al Consuglio dell'ordine degli avvocati di Taranto;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2