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Ordinanza — n. 31742/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic reiteration of issues already correctly decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31742/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction regarding psychological elements and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Turin. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on the lack of new substantive grounds to challenge the established facts and legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds Cassation procedure psychological elements generic mitigating circumstances tentata coazione ricusazione del pubblico ministero minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVRILIUC BOGDAN nato il 19/06/1985 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla articolata corretta risposta data in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, segnatamente la consapevolezza da parte del ricorrente della qualità degli agenti e la volontà di sottrarsi all'ammanettamento ( primo motivo) ed alle ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per assenza di elementi favorevoli ed in presenza della gravità della fatto e della negativa personalità del ricorrente, già gravato da precedente specifico (secondo motivo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.20