Italian court dismisses appeal as generic reiteration of issues already correctly decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged convictions for violence against a public official and insult, arguing against the lower court's findings. The court rejected these arguments as generic reiterations of issues already thoroughly examined and correctly resolved by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 341-bis c.p.; The appeal is inadmissible when the grounds cited are merely generic reiterations of issues already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUERGHI NABIL nato il 19/03/1972 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla risposta data: - sulla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (v. pg. 3 della sentenza) con riferimento al comportamento nninacciso e violento diretto al pubblico ufficiale per fargli lasciare sempre aperti i cancelli; - sul concorso con il reato di cui all'art. 341-bis c.p., stante l'offensività della frase al prestigio e onore dell'agente - correlata alla pretesa apertura dei cancelli - cui era stata rivolta in presenza di più persone (v. pg. 3, ibidem) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022