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Ordinanza — n. 31740/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded challenges regarding direct citation aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31740/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Dinicola inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's handling of the direct citation aggravating circumstance, which was not contested in the proceedings. The court ruled the challenges were manifestly unfounded because the appellate court correctly addressed the non-configurability of this aggravating circumstance for the purpose of direct citation.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals based on manifestly unfounded challenges regarding the configurability of aggravating circumstances for direct citation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal direct citation aggravating manifestly unfounded Corte di Cassazione procedural costs criminal procedure teleological aggravating motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINICOLA GIUSEPPE nato a FOGGIA il 19/12/1963 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono manifestamente infondate in relazione alla corretta risposta data dalla Corte sulla non configurabilità della aggravante teleologica, nella specie non contestata, ai fini della legittimità della citazione diretta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022