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Ordinanza — n. 31739/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are repetitive and merit issues already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31739/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Najib Abdellatif inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment regarding his recidivism, arguing for a different assessment of his personality based on prior records. The court ruled that the appellant's objections merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed with correct legal reasoning by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely reproduce questions already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Repetitive Objections Recidivism Assessment Inadmissible Appeal Personality Evaluation recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJIB ABDELLATIF nato il 28/04/1983 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 3967/22 OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla risposta data dalla Corte sulla omessa esclusione della recidiva motivata in chiave di proiezione del negativo giudizio sulla personalità del ricorrente desunta dai plurimi precedenti anche specifici; u/tcJ che- 9.11a cpncluSione non atta quanto dedotto /nella -fnern6ri-a , fpervenuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27