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Ordinanza — n. 31735/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive challenges on generic mitigating circumstances already rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31735/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Carmela Caiazzo inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing they were overlooked despite her conduct. The court ruled these challenges were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate judge with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on repetitive challenges to facts or circumstances already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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repetitive challenges generic mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs Cassazione Roma condono delle spese procedurali esame di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAZZO CARMELA nato a NAPOLI il 19/08/1982 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sulla omessa applicazione delle circostanze attenuenti cd. generiche sono riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso la sussistenza di elementi favorevoli anche in ragione del comportamento processuale de Jrícorrente (v. pg. 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022