Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for exceeding statutory limits on retrial grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of the facts, which falls outside the specific grounds for retrial in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Ousiai Morii, challenged a first-instance judgment from Perugia, but the court found the request lacked legal basis for reopening the case. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals based on a re-evaluation of the facts are inadmissible as they do not fall within the statutory grounds for retrial.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUASIAI MORII nato il 10/03/1974 avverso la sentenza del 21/10/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA CcraóTvviso alle ugial,«,..) udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. involgendo una rivalutazione del fatto. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 27.5.2022 Il consigliere estensore Il Presidente Angelo Cpozzi Petruzzel - i 1) L , IN CAv, D Direttore inistrativo Dott. S