Cassation court dismisses appeals against reduced sentences for generic mitigating circumstances due to qualified recidivism and lack of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Nunzio and Francesco Gadaleta inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the appellate court's reduction of sentences based on generic mitigating circumstances, arguing these should have prevailed over aggravating factors. The court rejected these claims because qualified recidivism was correctly identified for the senior appellant and no evidence supported the request for the junior appellant, noting the sentence reduction was legally motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the application of generic mitigating circumstances are inadmissible when qualified recidivism is established or when no factual basis exists for the requested mitigation, as the appellate court's reasoned reduction of the penalty does not constitute a legal error.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GADALETA NUNZIO nato a CERIGNOLA il 14/01/1969 GADALETA FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 03/03/1991 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le medesime censure sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche - v. motivo di appello - sono manifestamente infondate in quanto in relazione a Nunzio Gadaleta, è stata correttamente rilevata l'ostatività della recidiva qualificata (non contestata); e, in relazione a Francesco Gadaleta, l'insussistenza di elementi a sostegno della richiesta.
Che, senza alcun profilo di illegalità della pena, questa è stata comunque motivatamente ridotta in appello per entrambi gli imputati. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022