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Ordinanza — n. 31732/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as facts were already properly examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31732/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Alario Giovanni Simone, challenged a second-instance judgment regarding his criminal liability for repeated threatening conduct against a public prosecutor. The court ruled that the appellant's objections merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed by the lower court with correct legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals that merely reproduce facts and legal issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive censure criminal liability threatening conduct public prosecutor procedural costs Cassa delle ammende minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALARIO GIOVANNI SIMONE nato a GELA il 15/05/1987 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni in fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomento giuridici dal giudice di merito in relazione alla articolata corretta risposta data sulla responsabilità in ordine al reato correttamente contestato, segnatamente con riguardo alla condotta ripetutamente minacciosa posta in essere dal ricorrente per opporsi alla attività officiosa del pp.uu.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022