Criminal appeal dismissed as grievances were repetitive and facts already adequately examined by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Maurizio Colongo, challenged the lower court's finding that he forcibly removed a door from the Mayor's office while in an agitated state. The court ruled that the appellant's arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed with correct legal reasoning by the appellate court regarding the facts and the attribution of responsibility for the alleged crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must be based on new grounds or errors not previously addressed; repetitive grievances regarding facts already adequately examined by the court of first instance are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOGNO MAURIZIO nato a SAN SEVERO il 10/12/1970 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; J OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni in fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomento giuridici dal giudice di merito in relazione alla articolata corretta risposta data sulla responsabilità in ordine al reato contestato, segnatamente sulla attribuzione all'imputato, che in stato di agitazione pretendeva minacciosamente di parlare con il Sindaco, dello svellimento della porta dell'ufficio della segreteria del Sindaco (v. pg. 4 della sentenza) con riferimento alle indicate deposizioni non illogicamente valutate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.202