Italian Court dismisses appeal as grounds are manifestly unfounded regarding sentencing and mafia continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances and the denial of a mafia continuity enhancement. The court ruled these arguments manifestly unfounded because the conduct lacked particular lesiveness and the alleged mafia programming was merely an ad-hoc episode.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on manifestly unfounded grounds regarding sentencing leniency or the existence of mafia continuity are inadmissible when the lower court's reasoning is legally sound and facts clearly exclude the alleged aggravating circumstances.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATACCHIO VITO ANTONIO nato a BARI il 20/04/1984 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono manifestamente infondate in relazione alla incensurabile risposta data dalla Corte di merito sia - in relazione al primo motivo - sul trattamento sanzionatorio essendo incensurabilmente escluse le attenuenti generiche sul rilievo della particolare lesività della condotta consumata e dei gravi precedenti penali a carico; sia - in relazione al secondo motivo - sulla richiesta di applicazione della continuazione esclusa per insussistenza della programmazione del reato di resistenza da parte della compagine mafiosa al momento della adesione partecipativa, trattandosi di un episodio del tutto estemporaneo (v. pg. 3 e sg. della sentenza).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022