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Ordinanza — n. 31728/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as facts were already judged and no heavier penalty was imposed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31728/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentencing and the defendant's liability, but the court found these arguments merely reproduced facts already adequately examined and dismissed by the trial judge. Since the appellate court imposed a lighter sentence without any reformatio in pejus, the court ruled that the appeal lacked merit and was procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely reproduce facts already judged and dismissed by the court of first instance, or when they seek a heavier penalty absent any reformatio in pejus.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reformatio in pejus procedural bar criminal appeal Corte di Cassazione pericolo di reiterazione punibilità revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NAPOLI MICHELE nato a CERIGNOLA il 01/04/1973 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni di fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomento giuridici dal giudice di merito in relazione alla risposta sia - in relazione al secondo motivo - sulla responsabilità dell'imputato (v. pg. 6 e ss. della sentenza); sia - in relazione al primo motivo sulla determinazione della pena, sulla recidiva e sul suo bilanciamento - in assenza di qualsiasi reformatio in pejus, in presenza di una pena comunque inferiore al dovuto ed essendo puntualmente giustificata la maggiore pericolosità espressa dal reato per cui si è proceduto ( v. pg. 8 e sg., ibidem).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022