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Ordinanza — n. 31727/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as repetitive factual issues already adequately examined by the lower court with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31727/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings regarding the defendant's failure to start a non-fishing business and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that these were merely repetitive factual questions already thoroughly examined and correctly argued by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals based on repetitive factual issues already adequately examined by the lower court with correct legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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repetitive factual issues inadmissible appeal lower court examination correct legal arguments procedural costs attività lucrativa non dichiarata lavoro non remunerato attività lucrativa sufficiente al bisogno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LUCA LUIGI nato a TORRE DEL GRECO il 01/01/1958 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni di fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomento giuridici dal giudice di merito in relazione alla risposta sia sulla responsabilità dell'imputato fondata sull'omesso accertato inadempimento dell'obbligo sottoscritto dallo stesso imputato - all'atto della comunicazione della corresponsione del contributo di 40mila euro - di intraprendere un'attività lavorativa in ambito diverso dalla pesca marittima (v. pg. 3 della sentenza); sia sulla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche in ragione della assenza di elementi favorevoli rispetto alla gravità della condotta ( v. pg. 4, ibidem).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022