Cassation court dismisses appeal as issues were already adequately examined and rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's judgment on issues regarding the definition of a crime, excessive sentencing, and the handling of recidivism. The court ruled that these arguments were merely reproductions of questions already thoroughly examined and correctly rejected by the appellate judge with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals that merely reproduce issues already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO VINCENZO nato a CATANZARO il 03/12/1979 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomento giuridici dal giudice di merito in relazione alla risposta data: - sulla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (v. pg. 3 e sg. della sentenza); - sulla eccessività della pena; - sulla omessa esclusione della recidiva; - sull'omesso bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti; con riferimento a quanto specificamente motivato a riguardo a pg. 7 della sentenza in ordine alla recidiva qualificata in ragione della sintomatica valenza del reato commesso ai fini della maggiore pericolosità rispetto ai precedenti a carico dell'imputato ed all'incensurabile giudizio di equivalenza espresso in relazione alle concrete modalità della condotta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.