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Ordinanza — n. 31723/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as issues were already properly adjudicated by lower court on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31723/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's decision regarding the exclusion of recidivism, but the court found the arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined. The court ruled that the lower court correctly considered the gravity and temporal proximity of the prior crime, thereby preventing the prescription period from expiring.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When appellate or cassation grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed with correct legal reasoning by the court of first instance, the appeal must be declared inadmissible.

Parole chiave

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repetitive grounds inadmissible appeal recidivism exclusion prescription period Cassation procedure ricorso all'autorità di vigilanza notifica tardiva dei difetti opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARILLO VINCENZO nato a PONTELATONE il 18/09/1959 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomento giuridici dal giudice di merito in relazione alla risposta data dalla Corte sulla omessa esclusione della recidiva richiamando la prima decisione che aveva correttamente considerato sia la gravità del precedente per armi e ricettazione sia la sua vicinanza temporale rispetto al reato oggetto di giudizio (v. pg. 3 della sentenza), così dovendosi escludere il decorso del termine prescrizionale;

Ritenuto che alla conclusione non osta quanto dedotto nella memoria difensiva pervenuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022